Le 10 Top News Selezionate per te da edilizia 2035

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Il Decreto Requisiti Minimi 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025, rappresenta uno dei più importanti aggiornamenti normativi nel panorama della prestazione energetica degli edifici in Italia. Il provvedimento — frutto dell’intesa tra Stato, Regioni, Province e autonomie locali in sede di Conferenza Unificata (30 luglio 2025) — aggiorna e sostituisce integralmente il DM 26 giugno 2015 su “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione dei requisiti minimi degli edifici”.

Questa revisione rappresenta un salto normativo importante, allineando il nostro sistema legislativo alle più recenti Direttive Europee EPBD (in particolare la Direttiva 2018/844/UE e le prime indicazioni della Direttiva “Case Green” — EPBD IV), con l’obiettivo di accelerare la transizione verso edifici a basse emissioni e altamente performanti.

La data di entrata in vigore è fissata al 3 giugno 2026, ovvero 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


1. Nuove regole su trasmittanza e involucro

Un elemento centrale del nuovo decreto riguarda l’aggiornamento delle verifiche di trasmittanza termica dell’involucro edilizio, con limiti più restrittivi rispetto al passato.

In particolare:

  • viene definito un nuovo edificio di riferimento con cui confrontare l’edificio oggetto di intervento, aggiornando i valori limite di trasmittanza delle superfici opache e trasparenti;

  • la verifica della trasmittanza termica H’t (coefficiente globale di scambio termico) viene aggiornata in funzione della zona climatica e della tipologia di intervento;

  • nelle riqualificazioni energetiche di secondo livello, le verifiche di trasmittanza sono differenziate in modo specifico, con applicazione di valori limite più mirati

Questi requisiti impattano direttamente sulla progettazione dell’involucro, rendendo necessario l’uso di materiali ad alta efficienza e soluzioni costruttive di qualità superiore, soprattutto per strutture opache, infissi e attraversamenti termici critici.

Impatto tecnico: la nuova metodologia influisce anche sulla scala delle classi APE (Attestato di Prestazione Energetica), poiché l’inclusione di elementi prima trascurati (come i ponti termici) cambia le condizioni di confronto. 


2. Ponti termici nel calcolo energetico

Una delle novità più significative del Decreto Requisiti Minimi 2025 è l’inclusione dei ponti termici nel calcolo dell’edificio di riferimento.

I ponti termici — ovvero quelle zone dell’involucro che generano dispersioni di calore a causa di discontinuità costruttive — entrano formalmente nella definizione di edificio di riferimento e nella verifica delle prestazioni

Questa modifica comporta:

  • una valutazione più realistica e rigorosa delle prestazioni dell’involucro;

  • la predisposizione di analisi e modellazioni più accurate (ad esempio tramite strumenti di calcolo termico avanzato);

  • un possibile effetto sulla classe energetica APE, poiché il benchmark di riferimento risulta più severo. 


3. Automazione e sistemi di controllo

Il decreto introduce anche requisiti specifici per i sistemi di automazione e controllo negli edifici non residenziali.

In particolare, è previsto l’obbligo di adozione di sistemi BACS (Building Automation and Control Systems) di classe minima B per edifici non residenziali, anche in caso di ristrutturazioni di secondo livello e riqualificazioni energetiche

Questi sistemi non solo consentono di ottenere una gestione energetica più efficiente, ma rispondono anche ai criteri europei di smart readiness degli edifici, favorendo il monitoraggio, la regolazione e l’ottimizzazione dei consumi reali.


4. Mobilità elettrica integrata negli edifici

Una delle principali innovazioni riguarda l’integrazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (EV) negli edifici dotati di posti auto.

Le prescrizioni prevedono:

  • per gli edifici non residenziali, l’installazione di un numero minimo di punti di ricarica EV in funzione dei posti auto;

  • per gli edifici residenziali, la predisposizione degli impianti elettrici per consentire l’installazione futura delle stazioni di ricarica. 

Questa misura si allinea con gli obiettivi di sviluppo della mobilità sostenibile e supporta la decarbonizzazione dei trasporti, integrando l’edificio nel più ampio sistema energetico urbano.


5. Allineamento alle normative europee

Il Decreto Requisiti Minimi 2025 non è un semplice aggiornamento tecnico: è soprattutto un atto di adeguamento al quadro europeo, in particolare:

  • alle Direttive sull’efficienza energetica degli edifici (EPBD);

  • alle normative che ancora evolvono sulla qualità dell’aria interna, sicurezza, efficienza e digitalizzazione. 

L’adeguamento alle direttive comunitarie è un elemento fondamentale per garantire che l’Italia mantenga coerenza normativa con gli obiettivi di decarbonizzazione e sostenibilità dell’UE e possa partecipare pienamente agli strumenti di incentivazione europei.


Conclusioni: una nuova fase per la progettazione e la certificazione edilizia

Il Decreto Requisiti Minimi 2025 introduce criteri più rigorosi e innovativi rispetto alla normativa precedente, portando a una progettazione degli edifici energeticamente più performante, tecnicamente più avanzata e conforme alle aspettative di sostenibilità europea. Per progettisti, costruttori, certificatori energetici e committenti, questi cambiamenti richiedono un aggiornamento degli strumenti di calcolo, metodologie progettuali e approccio alla certificazione energetica (APE). 

La corretta applicazione delle nuove regole non solo consentirà la conformità normativa, ma potrà diventare un’opportunità competitiva nel mercato edilizio, grazie alla maggiore attenzione all’efficienza, alla qualità costruttiva e alla sostenibilità.


Fonti istituzionali e normative

  • D.M. 28 ottobre 2025 “Decreto Requisiti Minimi”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 

  • Conferenza Unificata Stato-Regioni del 30 luglio 2025, che ha dato il via libera all’aggiornamento

 

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Perché il futuro dell’edilizia europea passa da materiali circolari, accessibili e industriali:

L’Europa si trova oggi davanti a un bivio cruciale: raggiungere gli obiettivi climatici senza compromettere
la propria base industriale
. Da questa consapevolezza nasce il Clean Industrial Deal, il nuovo quadro strategico
europeo che punta a coniugare competitività, decarbonizzazione e resilienza economica.

Un contributo rilevante a questo dibattito arriva dalla pubblicazione di EUMEPS
“Securing Europe’s Industrial Future through Circular and Affordable Solutions”
,
che raccoglie il punto di vista dell’industria europea dell’EPS, insieme a istituzioni,
associazioni di settore e grandi player industriali.

Decarbonizzare senza deindustrializzare
Uno dei messaggi centrali del documento è chiaro: la transizione verde non può tradursi
in perdita di capacità produttiva. Marion Walsmann, Membro del Parlamento Europeo (PPE),
sottolinea come competitività e decarbonizzazione siano due elementi inseparabili,
che richiedono energia accessibile, stabilità normativa e una visione industriale di lungo periodo.

Il ruolo strategico dell’edilizia
Il settore delle costruzioni è indicato come uno dei pilastri del Clean Industrial Deal:
riduce i consumi energetici, contribuisce alla neutralità climatica e risponde alla crisi abitativa.
Materiali come l’EPS permettono riduzioni dei fabbisogni energetici fino al 60%,
allineandosi alla Direttiva EPBD e rendendo la transizione sostenibile anche dal punto di vista economico.

Economia circolare reale, non teorica
Il documento distingue chiaramente tra riciclabilità teorica e riciclo effettivo.
L’EPS è riconosciuto come materiale già riciclato su larga scala in diversi Paesi europei,
con filiere industriali consolidate e investimenti in tecnologie di riciclo meccanico e chimico.

Neutralità tecnologica e approccio “performance-driven”
Associazioni come CEFIC, Plastics Europe, Construction Products Europe, EuPC ed EAE
concordano sulla necessità di politiche basate sulle prestazioni reali dei materiali:
durabilità, ciclo di vita, riduzione delle emissioni ed efficienza delle risorse,
superando approcci ideologici o categorizzazioni rigide.

La visione Edilizia 2035
Crediamo che il Clean Industrial Deal rappresenti un’opportunità concreta
per industrializzare il settore delle costruzioni, semplificare i processi,
ridurre costi e tempi e offrire edifici sostenibili, accessibili ed ESG-compliant.


 


 

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La crisi abitativa è oggi una delle principali emergenze sociali ed economiche dell’Unione Europea. Prezzi delle case in forte aumento, affitti sempre più elevati e carenza di alloggi accessibili stanno mettendo sotto pressione famiglie, giovani, lavoratori essenziali e amministrazioni locali.

Secondo la Commissione Europea, dal 2013 i prezzi delle abitazioni sono aumentati di oltre 60%, mentre gli affitti sono cresciuti di circa 20%. Oggi solo una quota compresa tra il 6% e il 7% del patrimonio abitativo europeo è destinata al social housing.

Per rispondere a questa emergenza, la Commissione Europea ha presentato il primo European Affordable Housing Plan, una strategia strutturata per rendere l’accesso alla casa più semplice, sostenibile e supportato da investimenti pubblici e privati.

Gli obiettivi del piano sono chiari e ambiziosi:

Aumentare l’offerta di alloggi accessibili attraverso nuove costruzioni e ristrutturazioni, con l’obiettivo di arrivare a oltre 2 milioni di nuove abitazioni all’anno.

Ridurre tempi e costi della costruzione semplificando le procedure amministrative, digitalizzando i permessi edilizi e promuovendo standard armonizzati a livello europeo.

Sostenere l’innovazione nel settore delle costruzioni, favorendo soluzioni industrializzate, sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico.

Proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione, introducendo strumenti di supporto per giovani, studenti, lavoratori essenziali e persone a rischio di povertà abitativa.

Un elemento centrale del piano è il forte supporto finanziario. L’Unione Europea ha già destinato oltre 43 miliardi di euro nel periodo 2021–2027 a progetti di edilizia abitativa accessibile, con ulteriori 10 miliardi di euro previsti tra il 2026 e il 2027.

Questi fondi, combinati con strumenti finanziari come InvestEU e il supporto della Banca Europea per gli Investimenti, puntano a mobilitare fino a 375 miliardi di euro di investimenti per la costruzione e la riqualificazione di abitazioni in tutta Europa.

La Commissione prevede inoltre la creazione di una European Housing Alliance, che coinvolgerà Stati membri, città, regioni, istituzioni finanziarie e operatori del settore, e l’organizzazione di un EU Housing Summit nel 2026.

Il piano europeo per l’abitare segna un cambio di paradigma importante: la casa non è più solo una questione sociale, ma una leva strategica per la crescita economica, la transizione energetica e la coesione territoriale.

Per il settore delle costruzioni e per realtà orientate all’innovazione e alla sostenibilità, questa strategia apre nuove opportunità per sviluppare edilizia industrializzata, efficiente, accessibile ed ESG-compliant, in linea con gli obiettivi europei di lungo periodo.

 

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Per anni il settore delle costruzioni ha affrontato il cambiamento a colpi di bonus, deroghe e rincorse normative.
Oggi lo scenario è radicalmente diverso: l’Unione Europea non sta più incentivando il cambiamento, lo sta imponendo con una strategia strutturata e irreversibile.

Il nome di questa strategia è Fit for 55.

Non è uno slogan.
È il quadro normativo che guiderà l’edilizia europea da qui al 2050.


Cos’è davvero il Fit for 55 (e perché riguarda tutti gli edifici)

Il pacchetto Fit for 55 nasce con un obiettivo decisivo:

ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030
e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050

Per raggiungerlo, l’Europa ha individuato un settore chiave: gli edifici.

  • consumano circa il 40% dell’energia finale

  • producono oltre il 36% delle emissioni legate all’energia

Risultato?
L’edilizia non è più un settore “da accompagnare”: è uno dei motori principali della transizione.

Le 3 direttive che stanno cambiando le regole del gioco

Il Fit for 55, per quanto riguarda gli edifici, si basa su tre pilastri normativi, coordinati da un sistema di pianificazione centrale.

1. EED – Direttiva Efficienza Energetica

Introduce:

  • obblighi di riduzione dei consumi

  • ruolo esemplare del settore pubblico

  • attenzione alla povertà energetica

  • necessità di competenze e capacità amministrativa

Un esempio concreto:
la Pubblica Amministrazione dovrà ridurre i consumi ogni anno e ristrutturare almeno il 3% annuo dei propri edifici.

Questo significa volumi di lavoro strutturali ogni anno.

2. RED III – Direttiva Energie Rinnovabili

Non parla più solo di grandi impianti.

Con la RED III:

  • le rinnovabili entrano definitivamente negli edifici

  • riscaldamento e raffrescamento diventano centrali

  • nasce un articolo specifico sull’uso delle rinnovabili in edilizia

Tradotto:
un edificio senza integrazione di fonti rinnovabili diventa un problema normativo, prima ancora che energetico.


3. EPBD – Direttiva Prestazione Energetica degli Edifici

È la direttiva che più di tutte cambia il paradigma.

Introduce:

  • Piani Nazionali di Ristrutturazione

  • focus sugli edifici peggiori

  • concetto di deep renovation

  • obiettivo finale: edifici a emissioni zero

Non si parla più di “fare qualcosa”.
Si parla di trasformare l’intero parco edilizio, con una logica industriale.


Le 8 direttrici della trasformazione edilizia

Dall’insieme delle direttive emergono 8 aree chiave, che descrivono perfettamente dove sta andando il settore:

  1. aumento del tasso di ristrutturazioni

  2. ristrutturazioni profonde (non cosmetiche)

  3. decarbonizzazione degli edifici

  4. ruolo trainante della Pubblica Amministrazione

  5. pianificazione strutturata e misurabile

  6. canalizzazione degli investimenti

  7. lotta alla povertà energetica

  8. sviluppo delle competenze

Queste non sono “linee guida”.
Sono vincoli di sistema.


Il vero messaggio nascosto della normativa europea

C’è un punto che molti operatori stanno sottovalutando:

Il problema non è adeguare il singolo edificio.
Il problema è che il modello tradizionale di impresa edilizia non è più compatibile con questo quadro normativo.

La normativa europea:

  • richiede pianificazione

  • richiede standard ripetibili

  • richiede capacità progettuale integrata

  • richiede controllo dei processi

  • richiede affidabilità nel tempo

Tutte cose incompatibili con l’edilizia tradizionale.

 

ECCO LE SCADENZE PER L'ITALIA

 

Norma / processo Scadenza nazionale
Recezione Direttiva EPBD 2024/1275 entro il 29 maggio 2026
Recezione Direttiva EED 2023/1791 previsti 2025/2026
Recezione Direttiva RED III 2023/2413 previsti 2025/2026
Bozza Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici entro 31 dicembre 2025
Piano definitivo + aggiornamenti entro fine 2026
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Il gas radon è oggi riconosciuto come uno dei principali fattori di rischio ambientale negli edifici residenziali. Incolore, inodore e di origine naturale, il radon può accumularsi negli ambienti chiusi, in particolare ai piani bassi e interrati, rappresentando la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo di sigaretta, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Negli ultimi anni l’Unione Europea e l’Italia hanno rafforzato il quadro normativo sulla prevenzione e mitigazione del rischio radon. Nel 2024 questo tema è diventato ancora più centrale, con chiarimenti applicativi e integrazioni operative che incidono direttamente su nuove costruzioni, ristrutturazioni e progettazione edilizia.

Il quadro normativo di riferimento

La normativa italiana sul radon nasce dal recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme di sicurezza contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il riferimento principale è:

 

D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101

“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom”

Il decreto:

  • introduce livelli di riferimento per la concentrazione di radon negli ambienti chiusi;

  • impone obblighi di prevenzione e risanamento;

  • demanda alle Regioni la definizione delle aree prioritarie radon.

Fonte istituzionale
– Ministero della Salute
– Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Cosa è stato rafforzato nel 2024

Nel 2024 non è stata introdotta una nuova legge autonoma, ma sono stati:

  • aggiornati i Piani Regionali Radon;

  • pubblicate linee guida applicative e documenti tecnici;

  • rafforzato il collegamento tra normativa sanitaria, edilizia e progettazione.

In particolare:

  • viene ribadita la necessità di prevedere misure antiradon nelle nuove costruzioni, soprattutto nelle aree classificate a rischio;

  • viene chiarito che interventi di ristrutturazione rilevante devono considerare il rischio radon;

  • cresce l’integrazione del tema radon nei regolamenti edilizi comunali e nei requisiti igienico-sanitari.

Fonti

  • Istituto Superiore di Sanità (ISS) – Radon e ambienti di vita

  • Conferenza Stato-Regioni – Aggiornamenti Piani Radon

  • Ministero della Salute – Documenti attuativi D.Lgs. 101/2020


Livelli di riferimento

La normativa italiana stabilisce che:

  • 300 Bq/m³ è il livello di riferimento massimo:

    • per abitazioni esistenti,

    • per edifici aperti al pubblico,

    • per luoghi di lavoro.

Superato questo valore, è necessario:

  • effettuare una valutazione del rischio;

  • adottare interventi di mitigazione.

Fonte
– D.Lgs. 101/2020 – Allegato II

Implicazioni per la progettazione delle abitazioni

Il rafforzamento dell’attenzione normativa nel 2024 ha effetti concreti sul modo di progettare e costruire le case.

Nuove costruzioni

Nelle aree a rischio radon, è sempre più richiesto:

  • l’inserimento di barriere antiradon sotto la platea o il vespaio;

  • sistemi di ventilazione del sottosuolo;

  • predisposizione di pozzi di depressurizzazione;

  • attenzione a giunti, attraversamenti impiantistici e discontinuità costruttive.

Ristrutturazioni

Negli interventi su edifici esistenti:

  • la chiusura dell’involucro (cappotti, nuovi serramenti) può aumentare la concentrazione di radon;

  • è quindi raccomandata la misurazione preventiva;

  • in caso di superamento dei limiti, vanno previsti sistemi di mitigazione.

Tecniche di protezione dal radon

Le soluzioni più diffuse, riconosciute anche a livello tecnico-scientifico, includono:

  • membrane antiradon continue;

  • vespai aerati;

  • sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC);

  • depressurizzazione del terreno sotto l’edificio;

  • sigillatura di crepe, giunti e passaggi impiantistici.

Fonte tecnica istituzionale
– Istituto Superiore di Sanità – Linee guida radon edilizia


Un tema sempre più legato alla qualità dell’abitare

La protezione dal radon non è più solo un tema sanitario, ma:

  • incide sulla qualità ambientale indoor;

  • è connessa all’efficienza energetica;

  • diventa parte della sicurezza complessiva dell’edificio, insieme a comfort, salubrità e durabilità.

Non a caso, il tema è sempre più richiamato anche nei protocolli di edilizia sostenibile e nelle politiche europee sulla qualità degli edifici.


Conclusione

Il 2024 segna un ulteriore passo avanti nella consapevolezza e applicazione delle misure di protezione dal gas radon.
Senza introdurre nuovi obblighi generalizzati, il legislatore e le istituzioni sanitarie hanno chiarito che:

il rischio radon deve essere considerato strutturalmente nella progettazione e riqualificazione delle abitazioni.

Per progettisti, imprese e committenti, questo significa:

  • progettare in modo più integrato;

  • prevenire anziché intervenire a posteriori;

  • migliorare la qualità e la sicurezza dell’abitare.


Fonti istituzionali

  • Direttiva 2013/59/Euratom – Unione Europea

  • D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 – Governo Italiano

  • Ministero della Salute – Radon e salute

  • Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

  • Istituto Superiore di Sanità (ISS) – Radon negli ambienti di vita

  • Conferenza Stato-Regioni – Piani Regionali Radon

 

 

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PNRR e edilizia: a che punto siamo e cosa succede ai cantieri in corso

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta il più grande programma di investimento pubblico mai avviato in Italia nel settore delle costruzioni, con risorse destinate a rigenerazione urbana, edilizia scolastica, housing sociale, efficientamento energetico e sicurezza sismica.

Con l’avvicinarsi delle scadenze europee, una domanda è sempre più frequente tra enti locali, imprese e professionisti:
ci saranno proroghe o modifiche che consentano di completare i lavori avviati e utilizzare integralmente i fondi già assegnati?

Il quadro normativo: la scadenza del 2026 resta confermata

Dal punto di vista formale, la risposta della Commissione Europea è chiara:
il PNRR deve essere completato entro il 31 agosto 2026.

Questa data deriva dal Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF), e non prevede proroghe generalizzate oltre il 2026.

 Fonte istituzionale
– Regolamento (UE) 2021/241 – Parlamento Europeo e Consiglio
– Commissione Europea – Recovery and Resilience Facility

Niente proroghe generali, ma sì a rimodulazioni e flessibilità

Sebbene non siano previste proroghe automatiche, negli ultimi mesi si è consolidato un orientamento più pragmatico e flessibile, sia a livello europeo sia nazionale.

In particolare, sono già state approvate:

  • rimodulazioni del PNRR italiano,

  • modifiche a milestone e target,

  • riallocazioni di risorse tra misure diverse,

  • definanziamenti selettivi di progetti non cantierabili, con trasferimento su altri strumenti (es. fondi nazionali o di coesione).

Fonti istituzionali
– Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione PNRR
– Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Relazioni PNRR
– Decisioni di esecuzione del Consiglio UE sul PNRR Italia (2023–2024)

Il principio guida è uno: meglio concentrare le risorse su interventi realizzabili entro il 2026, piuttosto che rischiare la perdita dei fondi.

Cosa succede ai cantieri edilizi già avviati

Per quanto riguarda l’edilizia, il messaggio istituzionale è relativamente rassicurante:

I lavori già avviati e in stato avanzato sono una priorità

Le opere:

  • già cantierate,

  • con SAL certificati,

  • con avanzamento coerente con il cronoprogramma,

hanno alte probabilità di essere accompagnate fino al completamento, anche attraverso:

  • rimodulazioni interne alle misure,

  • anticipazioni,

  • coperture ponte nazionali se necessarie.

Più criticità per i progetti non partiti

I maggiori rischi riguardano:

  • interventi solo programmati,

  • gare non aggiudicate,

  • progettazioni preliminari non esecutive.

In questi casi, il definanziamento PNRR è possibile, con eventuale passaggio ad altri fondi (PNC, FSC, fondi regionali).

Fonte
– MEF, “Relazione sullo stato di attuazione del PNRR”
– Corte dei Conti – Relazioni semestrali PNRR

Edilizia pubblica, scuole e housing: i settori più “protetti”

Nel confronto con la Commissione UE, l’Italia ha indicato alcuni ambiti come strategici e da salvaguardare:

  • edilizia scolastica

  • rigenerazione urbana

  • housing sociale e case popolari

  • efficientamento energetico degli edifici pubblici

Questi interventi sono direttamente collegati a:

  • coesione sociale,

  • diritto alla casa,

  • transizione energetica,

  • riduzione delle disuguaglianze territoriali.

 È quindi più probabile che le risorse vengano difese e riallocate all’interno di questi settori, piuttosto che cancellate.

Cosa NON è previsto (al momento)

È importante chiarire cosa non risulta previsto da atti ufficiali:

❌ proroga generalizzata del PNRR oltre il 2026
❌ estensione automatica dei tempi di tutti i cantieri
❌ rifinanziamento europeo aggiuntivo del RRF

Qualsiasi ipotesi in tal senso, allo stato attuale, non trova conferma nei documenti della Commissione Europea.

Implicazioni per imprese e professionisti dell’edilizia

Per il settore delle costruzioni, il messaggio è chiaro:

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Negli ultimi anni il tema del comportamento al fuoco delle facciate è passato da ambito specialistico a questione centrale nella progettazione edilizia, soprattutto a seguito della diffusione dei cappotti termici, delle facciate ventilate e degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti.

Il quadro normativo di riferimento è noto agli operatori del settore e si fonda su tre pilastri:

  • DM 25 gennaio 2019 (facciate edifici civili),

  • Codice di Prevenzione Incendi con la RTV 13,

  • chiarimenti applicativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con un progressivo allineamento alle norme tecniche europee di prova su facciata reale.

Ciò che è cambiato non è tanto la norma, quanto l’impatto operativo e la distribuzione delle responsabilità lungo tutta la filiera.

Il ruolo chiave della RTV 13

La RTV 13 – “Chiusure d’ambito degli edifici civili”, introdotta nel Codice di Prevenzione Incendi con DM 19 maggio 2022 (modifica al DM 3 agosto 2015), rappresenta oggi il riferimento prestazionale più avanzato per la progettazione antincendio delle facciate.

La RTV 13:

  • integra e non sostituisce il DM 25 gennaio 2019;

  • introduce una valutazione prestazionale del sistema di facciata;

  • collega il comportamento al fuoco delle chiusure d’ambito a:

    • altezza antincendio,

    • destinazione d’uso,

    • strategia antincendio complessiva dell’edificio.

Con la RTV 13, la facciata diventa parte attiva della strategia di prevenzione incendi, non un elemento accessorio.

Dalla norma al progetto: il cambio di paradigma

Il principio ormai consolidato è chiaro:

non si valuta più il singolo materiale, ma il comportamento al fuoco del sistema di facciata nel suo insieme.

La RTV 13 rafforza questo concetto introducendo:

  • requisiti funzionali per limitare la propagazione verticale e orizzontale dell’incendio;

  • criteri per la compartimentazione della facciata;

  • attenzione specifica a:

    • cavità,

    • intercapedini,

    • facciate ventilate,

    • sistemi multistrato.

Implicazioni per i progettisti

1️⃣ La facciata entra nella strategia antincendio

Con la RTV 13 il progettista deve:

  • includere la facciata nella valutazione del rischio incendio;

  • dimostrare che il sistema di facciata non favorisca la propagazione dell’incendio;

  • coordinare la progettazione della facciata con le altre misure S del Codice (esodo, compartimentazione, controllo dell’incendio).

La facciata non è più solo un tema energetico o architettonico, ma un elemento strategico di sicurezza.

2️⃣ Approccio prestazionale e scenari di incendio

La RTV 13 consente (e in alcuni casi richiede):

  • un approccio prestazionale,

  • la valutazione di scenari di incendio realistici,

  • l’uso di prove di sistema e dati sperimentali per dimostrare le prestazioni.

Questo rafforza la responsabilità del progettista antincendio, che diventa il coordinatore delle scelte di facciata.

3️⃣ Documentazione più strutturata

Sempre più spesso sono richiesti:

  • elaborati dedicati alle chiusure d’ambito;

  • relazioni che richiamino RTV 13 + DM 25/01/2019;

  • coerenza tra progetto, materiali e posa.

Implicazioni per i costruttori e installatori

1️⃣ Varianti non più “neutre”

Con RTV 13 e DM facciate:

  • la sostituzione di un componente può alterare lo scenario di incendio;

  • una variante non autorizzata può compromettere la conformità antincendio dell’edificio.

Questo ha riflessi diretti su:

  • responsabilità contrattuali,

  • contenziosi,

  • coperture assicurative.

2️⃣ Posa in opera come fattore di sicurezza

La RTV 13 richiama indirettamente l’importanza di:

  • corretta continuità del sistema;

  • gestione delle intercapedini;

  • corretta esecuzione dei dettagli costruttivi.

La posa diventa parte integrante della prestazione antincendio.

3️⃣ Cresce il valore delle imprese qualificate

Imprese formate sui sistemi di facciata e sulla normativa antincendio:

  • riducono il rischio,

  • aumentano l’affidabilità verso progettisti e stazioni appaltanti.

 Implicazioni per i produttori di sistemi di facciata (cappotti, facciate ventilate)

1️⃣ Dal prodotto alla soluzione di sistema

RTV 13 e DM facciate rendono evidente che:

  • la sola Euroclasse del materiale non è sufficiente;

  • serve una logica di sistema validato.

I produttori sono chiamati a fornire:

  • schemi di facciata coerenti,

  • limiti di applicazione chiari,

  • indicazioni su geometrie, altezze e discontinuità.

2️⃣ Prove di facciata e dati sperimentali

Il riferimento crescente a:

  • prove di incendio su facciata reale,

  • standard CEN/UNI,

spinge il mercato verso sistemi testati e industrializzati, penalizzando soluzioni improvvisate.

3️⃣ Responsabilità tecnica e CPR

La RTV 13 rafforza il ruolo della documentazione tecnica, in coerenza con il:

  • Regolamento (UE) 305/2011 (CPR).

Manuali, dichiarazioni di prestazione, istruzioni di posa diventano parte integrante della sicurezza antincendio.

Un tema destinato a diventare strutturale

Il rafforzamento delle regole sulle facciate è legato a:

  • riqualificazione energetica diffusa;

  • interventi PNRR su edilizia pubblica;

  • indirizzi europei su fire safety e sicurezza globale dell’edificio.

RTV 13 rappresenta il ponte tra:
efficienza energetica
sicurezza antincendio
qualità del progetto

Conclusione

Il quadro normativo oggi è chiaro:

la facciata è un sistema critico dell’edificio e parte integrante della strategia antincendio

RTV 13, DM 25 gennaio 2019 e chiarimenti VVF spingono il settore verso:

  • progettazione integrata,

  • soluzioni di sistema,

  • maggiore responsabilità lungo tutta la filiera.

Per chi opera in modo strutturato, questo non è solo un vincolo, ma un forte elemento di qualificazione del mercato.

Fonti istituzionali e normative

  • Ministero dell’Interno
    DM 25 gennaio 2019 – Criteri di sicurezza antincendio delle facciate

  • Ministero dell’Interno
    DM 3 agosto 2015 e s.m.i. – Codice di Prevenzione Incendi

  • Ministero dell’Interno
    DM 19 maggio 2022 – Introduzione della RTV 13 – Chiusure d’ambito

  • Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
    Chiarimenti applicativi su facciate e RTV 13

  • UNI / CEN
    Norme tecniche europee su comportamento al fuoco delle facciate

  • Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR) – Prodotti da costruzione

  • Commissione Europea – EPBD IV

 

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Un importante studio del MIT Concrete Sustainability Hub ha quantificato, per la prima volta su scala nazionale, quanto CO₂ viene naturalmente riassorbita (carbon uptake) dal cemento presente negli edifici e nelle infrastrutture nel corso della loro vita utile.

 Cos’è la carbonatazione del cemento

La carbonatazione è una reazione chimica naturale in cui la CO₂ atmosferica penetra nei pori del calcestruzzo o della malta e reagisce con composti a base di calcio, formando carbonato di calcio stabile (calcare). Questo processo intrappola permanentemente CO₂ nella matrice del materiale. (cshub.mit.edu)

Sebbene il fenomeno fosse noto da tempo, fino ad ora non era stato stimato su scala reale quanto CO₂ venisse sequestrata complessivamente dagli edifici e dalle infrastrutture.


Risultati principali dello studio

Stima nazionale negli Stati Uniti

I ricercatori del MIT hanno utilizzato un approccio bottom-up, modellando centinaia di archetipi strutturali (es. fondazioni, pavimentazioni, pareti, solette, travi) in diverse condizioni climatiche per stimare il fenomeno.

Il risultato è significativo:

oltre 6,5 milioni di tonnellate di CO₂ vengono sequestrate ogni anno dal cemento del patrimonio edilizio e infrastrutturale negli Stati Uniti

Questa quantità corrisponde a circa il 13 % delle emissioni di processo associate alla produzione di cemento nel paese (cioè la CO₂ generata chimicamente durante la produzione del clinker).


Stima per il Messico

Lo studio applica lo stesso metodo anche al Messico, dove:
circa 5 milioni di tonnellate di CO₂ vengono sequestrate ogni anno, pari a circa il 25 % delle emissioni di processo nel settore cementizio.

Nonostante il paese utilizzi circa la metà del cemento rispetto agli Stati Uniti, la composizione degli elementi strutturali e le condizioni ambientali favoriscono una maggiore percentuale di assorbimento.


Fattori che influenzano l’assorbimento di CO₂

I ricercatori hanno identificato alcune variabili che determinano l’efficienza del riassorbimento:

  • tipo di cemento e miscela (es. cementi Portland o blend alternativo);

  • geometria dell’elemento (superficie esposta/volume);

  • porosità e caratteristiche del materiale (pietrischi vs malte più porose);

  • condizioni climatiche e ambientali (temperatura, umidità).

Elementi con superficie elevata esposta all’aria e materiali più porosi tendono a carbonatare più rapidamente e in misura maggiore.


Perché è importante questo nuovo studio

 Cambio di prospettiva nella transizione climatica dell’edilizia

Finora il contributo della carbonatazione era considerato marginale nei bilanci delle emissioni nazionali. Lo studio MIT mette in evidenza che:

-l’assorbimento naturale di CO₂ da parte del cemento è materiale e significativo,
- può rappresentare una frazione non trascurabile delle emissioni di processo,
- e dovrebbe essere considerato nelle contabilità nazionali delle emissioni e nelle strategie di mitigazione.

Implicazioni per l’industria e la sostenibilità

L’analisi “bottom-up” offre:

  • una nuova base per modelli di ciclo di vita più realistici per il cemento e il calcestruzzo;

  • strumenti come il Whole Life Cycle Carbon Uptake Tool del MIT CSHub, che permette di stimare l’assorbimento di CO₂ in funzione di mix, esposizione e condizioni di utilizzo.

In prospettiva, questi risultati spingono verso un approccio più completo alla sostenibilità del materiale cementizio, che tenga conto non solo delle emissioni generate in produzione, ma anche del sequestro naturale di CO₂ nell’arco di vita dell’edificio

Pubblicazione e autori

La ricerca è stata pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) e guidata da membri del MIT Concrete Sustainability Hub, con contributi di ricercatori come Hessam AzariJafari, Randolph Kirchain e altri membri del gruppo.

In sintesi

Paese CO₂ sequestrata annualmente % rispetto a emissioni di processo
Stati Uniti ~6,5 milioni tonnellate ~13 % (cshub.mit.edu)
Messico ~5 milioni tonnellate ~25 % (Puntodincontro)

Fonti

  • MIT Concrete Sustainability Hub – studio su carbon uptake e cemento (PNAS) 

  • MIT Concrete Sustainability Hub – spiegazione del fenomeno di carbon uptake

  • Analisi divulgative sul riassorbimento di CO₂ del cemento del 2024–2025

  • MIT CSHub carbon uptake modeling tool 


 

 

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La Legge di Bilancio 2026 conferma il ruolo centrale dell’edilizia nelle politiche economiche e sociali dello Stato, introducendo misure organiche sul Piano Casa e garantendo continuità alle principali agevolazioni fiscali per abitazioni, ristrutturazioni ed efficienza energetica.

Accanto alla proroga dei bonus edilizi più utilizzati, la manovra destina risorse dedicate alle politiche abitative, con particolare attenzione a edilizia sociale, affitti agevolati e recupero del patrimonio esistente.

Piano Casa: una strategia strutturale sull’abitare

Uno degli elementi qualificanti della Legge di Bilancio 2026 è lo stanziamento pluriennale per il Piano Casa Italia, con una dotazione complessiva di circa 876,9 milioni di euro nel periodo 2026–2030.

Le risorse sono destinate a:

  • edilizia residenziale sociale e pubblica;

  • recupero e rifunzionalizzazione di immobili esistenti;

  • programmi di locazione a canone calmierato;

  • interventi per l’accesso alla prima casa delle fasce più fragili.

Questo approccio supera la logica emergenziale degli incentivi una tantum, orientando la politica abitativa verso una visione strutturale e di medio-lungo periodo.

Bonus edilizi confermati nel 2026

La Legge di Bilancio conferma per il 2026 i principali bonus casa, garantendo stabilità normativa a famiglie, imprese e professionisti del settore.

Bonus Ristrutturazioni

  • detrazione 50%

  • tetto massimo 96.000 € per unità immobiliare

 Ecobonus

  • detrazioni dal 50% al 65%

  • per interventi di efficientamento energetico

Sismabonus

  • detrazioni fino all’85%

  • per miglioramento e adeguamento sismico

Bonus Mobili

  • detrazione 50%

  • su acquisto di arredi ed elettrodomestici efficienti

Il Superbonus, invece, non viene riattivato in forma generalizzata: restano valide solo le disposizioni transitorie per lavori già avviati in contesti specifici (es. aree sismiche).

Tabella riepilogativa delle agevolazioni edilizie – Legge di Bilancio 2026

Misura Aliquota / Beneficio Spesa massima Destinatari Note principali
Bonus Ristrutturazioni 50% 96.000 € Privati Prorogato al 2026
Ecobonus 50–65% Variabile Privati e condomìni Efficienza energetica
Sismabonus Fino a 85% Variabile Privati e condomìni Riduzione rischio sismico
Bonus Mobili 50% Limite annuale Privati Collegato a ristrutturazione
Superbonus Residuale Casi specifici Solo lavori già avviati
Piano Casa Italia Contributi diretti ~876,9 mln € (2026-2030) Enti pubblici / housing sociale Edilizia residenziale e affitti
Affitti agevolati Canone calmierato Famiglie a basso reddito Politiche abitative
Recupero patrimonio esistente Finanziamenti dedicati Enti locali Rigenerazione urbana

Affitti agevolati ed edilizia sociale

Tra le novità più rilevanti della manovra vi è il rafforzamento degli strumenti per:

  • locazione a canone concordato;

  • housing sociale e co-housing;

  • accesso all’abitazione principale per giovani, famiglie e categorie vulnerabili.

La casa viene così trattata non solo come bene immobiliare, ma come infrastruttura sociale, in linea con le politiche europee sull’abitare.

Fonti istituzionali

  • Legge di Bilancio 2026 – Gazzetta Ufficiale

  • Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)

  • Presidenza del Consiglio dei Ministri – Politiche abitative

  • Agenzia delle Entrate – Bonus edilizi

  • Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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Negli ultimi anni il Building Information Modeling (BIM) è passato da strumento innovativo a pilastro normativo della progettazione e degli appalti pubblici.
Tra il 2023 e il 2025, Italia e Unione Europea hanno introdotto aggiornamenti che non rendono il BIM semplicemente “obbligatorio”, ma lo trasformano in una infrastruttura digitale del settore delle costruzioni.

Il cambiamento non riguarda solo software o modelli 3D, ma processi, responsabilità e governance del progetto.

Il BIM oggi: da metodo di progettazione a processo normativo

Il BIM non è più:

  • un modello tridimensionale avanzato,

  • una richiesta “sperimentale” nei bandi,

  • un adempimento documentale.

Oggi il BIM è:
gestione strutturata delle informazioni lungo tutto il ciclo di vita dell’opera,
strumento di controllo, trasparenza e riduzione del rischio,
base digitale per sostenibilità, PNRR e politiche europee.

Italia: il nuovo Codice Appalti cambia le regole

Il punto di svolta: D.Lgs. 36/2023

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023, rappresenta il vero spartiacque normativo.

Con il D.Lgs. 36/2023:

  • viene superato il DM 560/2017 (il primo “decreto BIM”);

  • il BIM viene integrato nella digitalizzazione dell’intero ciclo dell’appalto;

  • la modellazione informativa diventa strumento ordinario, non opzionale.

 Il Codice introduce il concetto di ecosistema digitale della stazione appaltante, in cui:

  • BIM,

  • piattaforme di e-procurement,

  • gestione documentale,

  • controllo dei costi

sono parti di un unico sistema informativo.

Obbligo BIM: cosa vale davvero oggi

Non esiste più una soglia rigida unica basata sull’importo dei lavori.
L’applicazione del BIM dipende da:

  • complessità dell’opera,

  • rilevanza strategica,

  • maturità digitale della stazione appaltante.

 Nei fatti, il BIM è oggi:

  • richiesto nella maggior parte degli appalti medio-complessi,

  • centrale negli interventi PNRR,

  • imprescindibile per grandi opere e infrastrutture pubbliche.


Dal modello al processo informativo

Il nuovo Codice rafforza elementi chiave:

  • Capitolato Informativo (CI),

  • Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat / CDE),

  • gestione informativa dalla progettazione alla manutenzione.

 Non basta più “consegnare un file BIM”:
serve un processo informativo verificabile, tracciabile e coerente.

 Europa: il BIM come standard operativo

Non una direttiva BIM, ma uno standard di fatto

L’Unione Europea non ha introdotto una direttiva BIM vincolante, ma:

  • promuove il BIM come best practice obbligata negli appalti pubblici;

  • lo utilizza come strumento di trasparenza e controllo della spesa.

Il riferimento principale è il lavoro dell’EU BIM Task Group, che ha definito:

  • principi comuni,

  • linee guida per le stazioni appaltanti,

  • requisiti minimi per l’adozione del BIM.

 Il BIM è visto come abilitatore della digitalizzazione della costruzione, non come fine a sé stesso.


ISO 19650: lo standard che governa il BIM

La serie UNI EN ISO 19650 è oggi il riferimento normativo centrale per:

  • gestione delle informazioni,

  • ruoli e responsabilità,

  • requisiti informativi (OIR, AIR, PIR),

  • flussi di dati nel ciclo di vita dell’opera.

 Sempre più bandi pubblici e privati:

  • richiamano esplicitamente ISO 19650,

  • escludono approcci BIM non strutturati.

 Chi non lavora secondo questa logica rischia di non essere competitivo, anche se “usa il BIM”.


BIM, sostenibilità e politiche UE

Negli ultimi documenti europei, il BIM è collegato direttamente a:

  • Life Cycle Assessment (LCA),

  • Whole Life Carbon,

  • Digital Building Logbook (passaporto digitale dell’edificio).

Questo collegamento è rafforzato dalla nuova Direttiva EPBD IV (Case Green), che spinge verso:

  • edifici misurabili,

  • dati verificabili,

  • gestione digitale del patrimonio immobiliare.

 Il BIM diventa la base dati per la sostenibilità, non solo per la progettazione.

Cosa cambia per i professionisti del settore

Progettisti

  • maggiore responsabilità informativa,

  • necessità di competenze organizzative oltre che tecniche,

  • ruolo crescente di BIM Manager, BIM Coordinator, Information Manager.

Imprese

  • il BIM entra in:

    • pianificazione lavori,

    • controllo costi,

    • gestione delle varianti;

  • chi non è BIM-ready perde accesso agli appalti strutturati.

Stazioni appaltanti e sviluppatori

  • il BIM è strumento di:

    • controllo del progetto,

    • gestione dell’opera nel tempo,

    • riduzione dei rischi post-costruzione.

Conclusione

Il BIM oggi non è più una scelta tecnologica, ma:

una condizione strutturale per operare nel mercato pubblico e nei progetti complessi

Italia e Unione Europea stanno convergendo verso:

  • progettazione digitale integrata,

  • processi informativi tracciabili,

  • edifici misurabili e gestibili nel tempo.

Chi non adegua processi, competenze e organizzazione non verrà escluso per legge,
ma dal mercato.

Fonti istituzionali e normative

  • D.Lgs. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici

  • UNI EN ISO 19650 – Gestione informativa BIM

  • EU BIM Task Group – Handbook

  • Commissione Europea – Digitalisation of Construction

  • Direttiva EPBD IV – Prestazione energetica degli edifici


 

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Il Digital Building Logbook (DBL), noto anche come fascicolo digitale dell’edificio, è uno degli strumenti chiave con cui l’Unione Europea intende rendere il patrimonio immobiliare più trasparente, efficiente e sostenibile.
Negli ultimi mesi il tema è entrato con forza nel dibattito tecnico e normativo, spingendo molti operatori a chiedersi:

 

esistono date certe per l’adozione del Digital Building Logbook anche in Italia?

La risposta è articolata: non c’è ancora un obbligo diretto, ma il percorso normativo è già tracciato.


Il punto di partenza: la Direttiva EPBD IV

Il Digital Building Logbook è citato esplicitamente nella nuova:

 Direttiva (UE) 2024/1275 – EPBD IV (“Case Green”)

La Direttiva:

  • non impone un obbligo immediato di DBL per tutti gli edifici;

  • invita gli Stati membri a istituire strumenti digitali per raccogliere e gestire i dati degli edifici;

  • collega il DBL a:

    • prestazione energetica,

    • Renovation Passport,

    • strategie di ristrutturazione a lungo termine.

 Fonte: Commissione Europea – EPBD IV

 Il DBL è quindi riconosciuto come strumento strategico, ma la sua applicazione concreta è lasciata agli Stati membri.

La prima vera scadenza: il recepimento nazionale (2026)

Come tutte le direttive europee, anche la EPBD IV dovrà essere:

recepita dagli Stati membri entro 24 mesi dalla pubblicazione

Per l’Italia questo significa:

 

 entro metà 2026 (indicativamente tra giugno e luglio 2026)
il legislatore nazionale dovrà aggiornare la normativa su edilizia ed energia.

Cosa potrà decidere l’Italia

Nel recepimento, l’Italia potrà:

  • introdurre il Digital Building Logbook come strumento volontario;

  • renderlo obbligatorio per specifiche categorie di edifici;

  • collegarlo a bonus, incentivi o finanziamenti pubblici;

  • integrarlo con strumenti già esistenti (APE, BIM, fascicolo del fabbricato).

 La Direttiva non impone un modello unico, ma una direzione.


Lo scenario più realistico per l’Italia

Sulla base:

  • dei documenti UE,

  • dell’esperienza passata (APE, BIM, Catasto digitale),

  • delle scelte di altri Stati membri,

lo scenario più probabile è graduale e selettivo.

 2025–2026 | Fase pilota

  • sperimentazioni su:

    • edifici pubblici,

    • interventi PNRR,

    • edilizia residenziale sociale;

  • DBL utilizzato come strumento raccomandato, non obbligatorio.

 2026–2027 | Obblighi mirati

Possibile introduzione del DBL:

  • per nuovi edifici pubblici;

  • per grandi ristrutturazioni;

  • come requisito per accedere a:

    • incentivi energetici,

    • finanziamenti green,

    • bandi pubblici.

 Dopo il 2030 | Estensione progressiva

  • possibile estensione al patrimonio residenziale privato;

  • integrazione con:

    • APE evoluto,

    • BIM,

    • passaporto digitale dell’edificio.


La situazione italiana oggi

Ad oggi in Italia:

non esiste una legge che renda obbligatorio il Digital Building Logbook
non esiste una data ufficiale di entrata in vigore generale

✔️ Esistono però strumenti compatibili:

  • APE e catasto energetico;

  • BIM negli appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023);

  • fascicolo del fabbricato a livello locale;

  • digitalizzazione delle pratiche edilizie.

 Il DBL europeo mira a integrare e armonizzare queste informazioni, non a duplicarle.


Perché il Digital Building Logbook è destinato a diventare centrale

L’esperienza normativa italiana insegna che:

  • prima arriva la raccomandazione,

  • poi l’obbligo selettivo,

  • infine il collegamento a incentivi e finanziamenti.

Il DBL seguirà con ogni probabilità lo stesso percorso di:

  • APE,

  • BIM,

  • certificazioni energetiche.

 Chi oggi struttura dati di edificio è già in anticipo sul mercato.


Date chiave da ricordare

Anno Evento
2024 Approvazione EPBD IV
2025 Avvio sperimentazioni e linee guida UE
Entro metà 2026 Recepimento EPBD IV in Italia
2026–2027 Possibili obblighi per edifici pubblici e incentivi
Post 2030 Estensione graduale al residenziale

Conclusione

Il Digital Building Logbook non è ancora obbligatorio in Italia, ma non è più un’ipotesi lontana.
La normativa europea ha già fissato il perimetro e le tempistiche entro cui gli Stati membri dovranno muoversi.

Non sarà l’obbligo a cambiare il settore, ma la preparazione a gestire i dati degli edifici.

Chi inizia oggi a progettare e costruire edifici “DBL-ready” sarà pronto quando il fascicolo digitale diventerà la norma.


Fonti istituzionali

  • Direttiva (UE) 2024/1275 – EPBD IV

  • Commissione Europea – Digital Building Logbook framework

  • Renovation Wave Strategy

  • EU BIM Task Group

 

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Il Conto Termico è uno degli strumenti più importanti della politica energetica italiana per sostenere l’efficienza energetica degli edifici e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Negli ultimi mesi il quadro normativo ha subito un’evoluzione significativa, culminata con l’introduzione del Conto Termico 3.0, che aggiorna e sostituisce il precedente meccanismo.

Questi cambiamenti hanno un impatto diretto su pubbliche amministrazioni, imprese, professionisti e privati, soprattutto in una fase in cui i bonus fiscali tradizionali sono stati ridimensionati.


Dal Conto Termico 2.0 al Conto Termico 3.0

Il Conto Termico 3.0 è stato introdotto con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel 2025, con entrata in vigore a cavallo tra fine 2025 e inizio 2026.

Con questo decreto:

  • il Conto Termico 2.0 viene definitivamente superato;

  • viene aggiornato l’elenco degli interventi incentivabili;

  • si amplia la platea dei beneficiari;

  • si rafforza il ruolo del Conto Termico come alternativa strutturale alle detrazioni fiscali.


Perché il Conto Termico diventa centrale oggi

Nel contesto attuale:

  • il Superbonus è stato fortemente ridimensionato;

  • le detrazioni fiscali richiedono tempi lunghi di recupero;

  • l’Unione Europea spinge verso contributi diretti e mirati.

Il Conto Termico risponde a queste esigenze perché:
✔️ eroga contributi a fondo perduto,
✔️ prevede tempi di pagamento rapidi,
✔️ è compatibile con le politiche europee su decarbonizzazione ed efficienza.


Chi può accedere al Conto Termico 3.0

Rispetto al passato, la nuova versione amplia i soggetti beneficiari:

  • Pubbliche Amministrazioni

  • Privati cittadini

  • Imprese

  • Enti del Terzo Settore

  • Comunità Energetiche Rinnovabili

Questo allargamento rende il Conto Termico uno strumento utilizzabile sia nel residenziale privato, sia nel terziario e nel pubblico.


Interventi incentivati

Il Conto Termico 3.0 sostiene una gamma più ampia e coerente di interventi, tra cui:

Efficienza energetica dell’involucro

  • isolamento termico di pareti, coperture e solai;

  • sostituzione di serramenti;

  • schermature solari.

Impianti ad alta efficienza

  • pompe di calore elettriche e ibride;

  • sistemi di climatizzazione efficienti;

  • impianti di building automation e controllo.

Fonti rinnovabili termiche

  • solare termico;

  • biomassa ad alta efficienza;

  • sistemi ibridi.

In alcuni casi è prevista anche l’integrazione con mobilità elettrica e sistemi smart, se collegati a interventi di efficientamento energetico.

Quanto copre l’incentivo

Il meccanismo del Conto Termico prevede:

  • contributi fino al 65% della spesa ammissibile;

  • possibilità di arrivare fino al 100% per specifici interventi su edifici pubblici;

  • erogazione:

    • in un’unica rata per importi ridotti,

    • oppure in più rate annuali per interventi più rilevanti.

 A differenza delle detrazioni fiscali, il contributo viene accreditato direttamente dal GSE sul conto del beneficiario.


Il ruolo del GSE e la semplificazione delle procedure

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) rimane il soggetto responsabile di:

  • gestione delle domande;

  • verifica dei requisiti tecnici;

  • erogazione dei contributi.

Con il Conto Termico 3.0 sono stati annunciati:

  • criteri più chiari;

  • maggiore standardizzazione delle pratiche;

  • una piattaforma più orientata alla digitalizzazione dei processi.

Allineamento con le politiche europee

Il Conto Termico 3.0 è coerente con:

  • Fit for 55;

  • PNIEC – Piano Nazionale Integrato Energia e Clima;

  • Renovation Wave europea;

  • nuova Direttiva EPBD IV (Case Green).

In questo quadro, il Conto Termico assume il ruolo di strumento operativo per attuare la transizione energetica nel settore edilizio, soprattutto negli edifici esistenti.

Cosa cambia per il settore edilizio

Per progettisti, imprese e operatori immobiliari, gli aggiornamenti al Conto Termico significano:

  • maggiore attenzione alla progettazione integrata impianto–involucro;

  • opportunità concrete nel mercato delle riqualificazioni;

  • ritorno a incentivi più sostenibili e programmabili rispetto ai bonus straordinari.

Il Conto Termico diventa quindi uno strumento centrale per chi opera su:

  • edilizia pubblica,

  • scuole,

  • edilizia residenziale sociale,

  • patrimonio immobiliare esistente.

Conclusione

Gli aggiornamenti normativi sul Conto Termico segnano un cambio di passo nelle politiche di incentivazione energetica in Italia.
Con il Conto Termico 3.0, lo Stato punta su:

  • contributi diretti,

  • maggiore selettività,

  • allineamento con le strategie europee di decarbonizzazione.

Per il settore delle costruzioni, si apre una fase in cui la qualità del progetto e la capacità di integrare efficienza energetica e rinnovabili diventano determinanti per accedere agli incentivi.

Fonti istituzionali

  • Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – Decreto Conto Termico 3.0

  • Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

  • Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

  • PNIEC – Piano Nazionale Integrato Energia e Clima

  • Commissione Europea – Fit for 55, Renovation Wave

 

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